STATUTO
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO BAIA VERDE
CASTEL VOLTURNO – PINETA GRANDE
CAPO
I
Scopi
sociali – Colori sociali
Art. 1 - L’ ”Associazione sportiva dilettantistica Circolo Baia Verde”, codice fiscale 80081610638, costituita in data 25/08/1968 con denominazione “Circolo Baia Verde” con statuto originale depositato in data 12/11/1968 agli atti del notaio Michele Colucci e successiva modifica registrata il 20/08/2012 presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli, ha sede in Castel Volturno, Pineta Grande, Viale Vasari s.n.. La durata dell’Associazione è prevista fino al 31/12/2068.
Art. 2
- L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce ai Soci, neanche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione ovvero fondi, riserve o capitali
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Art. 3 - L’associazione aderisce al Movimento Sportivo Popolare Italia (in sigla MSP Italia), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI il 13 aprile 1984 e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali nel 1989, iscritto, con D.M. 21 novembre 2002, al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale e si conforma alle norme e alle direttive dell’organismo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI.
Art. 4 - L’Associazione ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, in ottemperanza alla Circolare n. 1566 del 20 dicembre 2016 emanata dal CONI, e successive modifiche, in particolare
l’Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del Tennis Tavolo e delle discipline sportive collegate, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive dilettantistiche, non escludendo la possibilità di praticare altre discipline sportive dilettantistiche come Calcetto, Beach Volley, Beach Tennis, Bocce, Danza Sportiva.
L’Associazione ha anche lo scopo di promuovere – in collaborazione con gli altri
Enti competenti – iniziative idonee al maggiore e migliore sviluppo della zona
residenziale di Pineta Grande in Castel Volturno.
L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Art. 5
- L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Viene redatto ed approvato
annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie.
Art. 6
- I colori sociali sono il verde e il bianco. Il guidone porta in campo verde
una fascia ondulata bianca: al di sopra della stessa vi è la lettera C, al di
sotto le lettere B e V.
Art. 7
- Ogni attività degli iscritti si svolgerà sotto la
sovraintendenza del Consiglio Direttivo, alle cui disposizioni – in uno a quelle
del presente Statuto – ogni
Socio
è vincolato pel fatto stesso della domanda di iscrizione al sodalizio,
che
implica
conoscenza
ed
accettazione
di
tutte
le
norme
contenute nello Statuto e nei regolamenti.
Art. 8
- I capi successivi dello Statuto sanciscono una disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
maggiori d’età il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione. Il presente Statuto dispone, inoltre, l’eleggibilità libera
degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art.2532,
secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell’Assemblea dei Soci e i
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; non è ammesso il voto per
corrispondenza.
CAPO II
Soci e loro categorie
Art. 9 -
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
Annuali, Ordinari, Benemeriti, Giovanili, Juniores.
Art. 10
-
Socio Annuale può essere colui che ha compiuto il
diciottesimo anno di età e che frequenta il Sodalizio per un esercizio sociale.
Art. 11
– Socio Ordinario può essere colui che ha compiuto il trentacinquesimo anno di
età.
Art. 12
- Socio Benemerito può essere nominato dall’Assemblea dei Soci, su proposta del
Consiglio Direttivo, il Socio Ordinario che abbia reso particolari e segnalati
servizi all’Associazione in ogni campo. Il Socio Benemerito conserva
l'appartenenza alla categoria dei Soci Ordinari.
Art. 13
- Socio Giovanile è il Socio fino al compimento del trentacinquesimo
anno di età. Al compimento degli anni
passa alla categoria Socio Ordinario.
Art. 14
- E’ Socio Junior colui di età non superiore agli anni diciotto. Al compimento
del diciottesimo anno passa alla categoria Socio Giovanile, presentando la
domanda al Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza di voti.
CAPO III
Nomine – Ammissioni – Dimissioni
Art. 15
- L'ammissione a Socio Annuale, su domanda del candidato con presentazione di
due Soci maggiorenni, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di
voti. Il Socio Annuale può restare in tale categoria fino a due anni
consecutivi. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di ogni un nuovo
esercizio sociale esamina le domande di riconferma di detti Soci che non hanno
presentato le dimissioni entro il 31 dicembre dell’anno precedente e delibera a
maggioranza dei voti. Al termine dei due esercizi sociali il rapporto di
associazione si intende concluso ed il Socio Annuale deve presentare domanda per
Socio Ordinario o Giovanile.
Art. 16
- All’atto dell’accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo
del Socio Annuale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di
Socio. In ogni caso e’ esclusa l’iscrizione, la temporaneità e la partecipazione
alla vita associativa per un periodo inferiore ad un esercizio sociale.
Art.17
- L’ammissione a Socio Ordinario o Giovanile, su domanda del candidato con
presentazione di due Soci maggiorenni, è deliberata dal Consiglio direttivo a
maggioranza di voti. I componenti del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei
Conti non possono sottoscrivere per presentazione tale domanda.
Art. 18
- La domanda di ammissione a Socio Junior deve essere sottoscritta
dal
candidato e – per presentazione – da due Soci maggiorenni; essa deve essere
controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci, con espressa dichiarazione di
questo ultimo di sollevare l’Associazione da ogni responsabilità anche verso i
terzi. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.
Art. 19
- Le domande ritirate o archiviate non possono essere ripresentate che una volta
sola ed alla distanza di almeno un anno.
Art. 20
- Gli associati possono prestare la propria opera all’interno dell’Associazione,
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e
previdenza sociale. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l’eventuale
remunerazione dell’opera prestata dagli associati.
Art. 21
- Tutti i Soci, di qualsiasi categoria di appartenenza ad eccezione dei soci
Juniores, che intendono dimettersi devono darne comunicazione con lettera
raccomandata entro il 31 dicembre. I Soci che presentano le dimissioni dopo tale
data restano obbligati, ai fini finanziari, sino al 31 dicembre dell’anno
successivo e ove non eseguano il pagamento delle quote sociali ancora dovute,
sono dichiarati morosi dal Consiglio Direttivo con le sanzioni previste in
questo Statuto.
CAPO IV
Tasse di ammissione e quote sociali
Art.22
- Tutte le determinazioni relative al pagamento delle tasse di ammissione e
delle quote sociali sono espressamente demandate ad un apposito Regolamento,
approvato o modificato dall’Assemblea dei Soci all’inizio di ogni esercizio
sociale.
Art. 23
- I Soci all’atto dell’ammissione
devono
pagare la
tassa di
ammissione
e la
quota sociale
deliberate
dall’Assemblea
dei Soci. I Soci
sono
obbligati a versare la tassa di ammissione alla categoria entro quindici giorni
dalla data dell’accettazione della loro richiesta e sono obbligati a pagare la
quota sociale annuale entro e non oltre il giorno 15 maggio di ogni anno. In
mancanza e dopo invito, senza alcun riscontro, verranno applicate le sanzioni,
come da regolamento, dal Consiglio Direttivo.
CAPO V
Diritti e doveri dei Soci
Art. 24
- Tutti i Soci hanno
diritto a:
a)
frequentare i locali
dell’Associazione come sancito dal regolamento;
b)
partecipare alle
manifestazioni organizzate dall’Associazione;
c)
godere di tutti quei
benefici comunque concessi all’Associazione in conformità delle disposizioni che
li regolano;
Art.25
– Tutti i Soci di età superiore ai 18 anni hanno diritto a:
a)
presentare candidati a Soci secondo le norme del
presente Statuto;
b)
procedere alla nomina dei Soci Benemeriti;
c)
partecipare o essere delegati da altri Soci alle
Assemblee;
d)
essere eletti a tutte le
cariche previste da questo Statuto;
e)
proporre e deliberare
modifiche allo Statuto stesso ed ai Regolamenti;
f)
decidere lo scioglimento
o la trasformazione dell’Associazione.
Art. 26
- Tutti i Soci hanno il dovere di:
a)
osservare lo Statuto, i
Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
b)
pagare nei prescritti
termini le somme a qualsiasi titolo dovute all’Associazione;
c)
risarcire i danni
causati all’Associazione.
Art. 27
- In caso di aumento di
quote sociali o di contributi straordinari
deliberati dall’Assemblea dei Soci, i Soci che non intendano aderirvi hanno la
facoltà
di dimettersi nei trenta giorni dalla relativa deliberazione.
CAPO VI
Sanzioni e provvedimenti
Art. 28 - Nel caso di infrazioni da parte dei Soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, di morosità nel pagamento delle somme dovute all'Associazione, il Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, può applicare le seguenti sanzioni:
1) ammonizione verbale o scritta in caso di prima infrazione non gravissima, giudicata tale dal Consiglio Direttivo.
2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi per una infrazione gravissima o in continuazione di comportamento già sanzionato con ammonizione scritta. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato per lettera raccomandata il Socio può ricorrere alla Assemblea dei Soci, che delibererà a scrutinio segreto con l’intervento di almeno un terzo dei Soci ed a maggioranza degli intervenuti.
3) cancellazione o sospensione per morosità, salvo ogni azione di recupero da parte dell’Associazione delle somme dovute.
I Soci sospesi o cancellati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tale riammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.
Inoltre l'Assemblea dei Soci, convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o
comunque secondo le modalità previste dall’art. 29 dello Statuto, con votazione a scrutinio segreto con l’intervento di almeno un terzo dei Soci ed a
maggioranza degli intervenuti, può deliberare l'espulsione dei Soci nei
seguenti casi:
a) quando essi non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando, in qualunque modo, arrechino gravi danni morali o materiali all' Associazione;
c) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri Soci;
CAPO VII
Assemblea dei Soci
Art. 29
- L’Assemblea dei Soci è convocata:
a)
per deliberazione del
Consiglio Direttivo;
b)
su iniziativa del
Presidente o del vice-Presidente;
c)
su istanza del Collegio
dei Revisori dei Conti;
d)
su domanda di almeno un
decimo dei Soci Ordinari, con un minimo di dieci Soci.
Nei casi previsti alle lettere b, c, d, la convocazione deve aver luogo entro
quindici giorni dalla richiesta. Le comunicazioni di convocazione dell’Assemblea
possono essere effettuate anche a mezzo fax, posta elettronica o equivalente
mezzo di comunicazione telematico
Art. 30
- L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 31
- L’Assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell’Associazione entro il 31
gennaio di ogni anno per l’esame della relazione annuale e finanziaria, per
l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, per la determinazione delle
tasse di ammissione e delle quote sociali. All'Ordine del
Giorno possono essere posti anche punti di competenza di Assemblea
straordinaria.
Art. 32
- L’Assemblea straordinaria deve essere convocata:
a) per l’elezione del Presidente e del vice-Presidente, che costituiscono il Consiglio di Presidenza, dei Consiglieri e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per la elezione sostitutiva degli eletti, nel caso che la relativa carica dovesse risultare vacante nel corso dell’anno sociale;
b) per l’eventuale nomina dei Soci Benemeriti;
c)
per le modifiche dello
Statuto e dei Regolamenti nonché per la loro interpretazione;
d)
per l’assunzione – in
casi eccezionali – di passività straordinarie;
e)
per
la determinazione di eventuali contributi straordinari obbligatori da
parte
dei Soci;
f)
per
qualunque altro atto che indichi disposizione di beni del patrimonio sociale;
g)
per deliberare
provvedimenti di espulsione di Soci.
Art. 33
- L’Assemblea per l'elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti è
convocata congiuntamente all'elezione del consiglio di Presidenza.
Art. 34
- Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee.
Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto gli anni diciotto.
Art. 35
- L’Assemblea è validamente costituita con l’intervento di almeno la
metà
più uno del totale dei Soci aventi diritto al voto in prima convocazione, ed in
seconda convocazione con l’intervento di almeno un terzo più uno di tali Soci.
Se però la deliberazione ha per oggetto contributi straordinari oppure
obbligazioni straordinarie verso terzi, la deliberazione dovrà essere adottata a
maggioranza almeno con il 70% dei voti complessivamente spettanti ai presenti in
prima e seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti:
in caso di parità, se la votazione è segreta, la proposta si intende respinta,
se invece è per appello nominale prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.
Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti e
all’accollo di passività straordinarie vanno adottate con una maggioranza che
rappresenti almeno la metà dei Soci più uno. Le votazioni che involgono
apprezzamenti su persone sono fatte a scrutinio segreto.
Art.36
- Il diritto al voto è consentito solo a quei Soci al corrente con i pagamenti.
E’ ammissibile farsi rappresentare per delega non da chi è competente del
Consiglio Direttivo, ma da altro Socio, che non può rappresentare più di due
Soci e deve depositare
la delega prima dell’inizio dei lavori.
Art. 37
- Nelle elezioni del Presidente e del vice-Presidente, sono proclamati eletti
coloro che per le rispettive cariche hanno riportato la maggioranza dei voti
validi. In caso di parità di voti risulterà eletto
chi ha maggiore anzianità di iscrizione ed – ancora
in caso di parità – il più anziano di età.
Art. 38
- Gli eletti alla carica di Presidente e vice-Presidente che intendano
rinunziare alla carica, se presenti all’Assemblea, devono darne immediata
comunicazione scritta al Presidente della stessa; se assenti devono dare la
detta comunicazione entro sei giorni dalla notifica che è stata loro fatta della
nomina. La votazione per l’elezione della carica del rinunciatario sarà ripetuta
entro 15 giorni dalla indicata comunicazione di rinunzia. Fungerà da segretario
dell’Assemblea il Consigliere Segretario o, in sua assenza, il Socio che sarà
scelto dal Presidente della Assemblea stessa. Di ogni riunione dell’Assemblea
sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 39 - Nella elezione dei Consiglieri, sono eletti i primi sette in graduatoria.
Gli eletti che intendano rinunciare alla carica devono darne comunicazione
scritta, entro sei giorni dalla notifica della nomina, al Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza nominerà, al posto dei rinunciatari, i candidati , non eletti, che hanno avuto il maggior numero di voti. In caso di mancanza di sostituti si procederà alle elezioni di nuovi Consiglieri.
Art. 40
- Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci vincolano tutti i Soci.
CAPO VIII
Consiglio Direttivo
Art. 41-
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un
Presidente, da un vice-Presidente e da sette Consiglieri
eletti dall’Assemblea fra i Soci di età superiore a diciotto anni. Le deleghe ai
Consiglieri vengono assegnate dal
Presidente nella prima riunione del Consiglio.
Art. 42
- Tutti i componenti del
Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Art. 43
- I componenti il
Consiglio hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. Dopo
quattro e ingiustificate assenze consecutive sono dichiarati decaduti dalla
carica dal Consiglio Direttivo.
Art. 44
- Per la validità delle
riunioni del Consiglio è necessaria la presenza
di
almeno la metà più uno dei
componenti effettivi del Consiglio e le
deliberazioni, salvo particolari maggioranze, sono prese a maggioranza
relativa.
Le votazioni che involgono apprezzamenti relativi a persone devono essere
fatte
per scrutinio segreto, che deve essere adottato anche se richiesto da due
consiglieri. Deve essere redatto verbale di ogni riunione.
Art. 45
- In caso di decadenza,
dimissioni o vacanza del Presidente e del vice-Presidente o di quattro
componenti il Consiglio direttivo si procederà a nuove elezioni dell’intero
Consiglio. Nel caso che la vacanza si verifichi per il Presidente od il
vice-Presidente si procederà alle elezioni del sostituto. Per le vacanze dei
Consiglieri (al massimo di 4) le funzioni degli stessi saranno conferite per la
restante parte dell’anno sociale a quei Soci che nelle elezioni ordinarie ultime
hanno riportato il maggior numero di voti, subito dopo gli eletti.
Art. 46
- Il titolare di ciascun
ramo dell’amministrazione può proporre al
Consiglio la nomina
di un collaboratore di sua fiducia, da scegliersi tra i Soci, il quale può
partecipare
alle sedute, sia in presenza sia in assenza del titolare.
Il collaboratore non ha voto deliberativo.
Art. 47
- L’amministrazione
dell’Associazione è devoluta al Consiglio Direttivo, il quale ha l’obbligo di
provvedere annualmente alla compilazione dei bilanci da sottoporre
all’approvazione delle Assemblee.
Allo stesso Consiglio è dato il potere di ammissione dei Soci Annuali, Ordinari,
Giovanili ed Juniores con deliberazione della maggioranza dei suoi componenti.
Esso redigerà anche i Regolamenti necessari alla vita dell’Associazione,
sottoponendo solo quello generale alla approvazione
dell’assemblea dei Soci.
Esso assume il personale e delibera sulla organizzazione dei vari servizi
anche
a mezzo di eventuali concessioni degli stessi in appalto. Tali assunzioni e
concessioni non potranno essere disposti per una durata che ecceda il periodo
biennale di carica del Consiglio salvo diversa deliberazione dell’Assemblea
generale dei Soci.
Art. 48
- Il Presidente ha la
firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione anche nei confronti
dei terzi ed in giudizio per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e
straordinaria amministrazione nell’ambito dei deliberati delle assemblee e del
Consiglio Direttivo.
Convoca il Consiglio Direttivo e – nei casi previsti dalla Statuto – anche le
assemblee. Firma, tutto quanto riguarda i movimenti di cassa sia di entrata che
di uscita o quanto abbia stretto riferimento a tali movimenti, nonché la traenza
di assegni su conti di qualunque specie intestati all’Associazione, sia presso
Banche che Amministrazioni Postali.
Firma inoltre per girata e quietanza e per tutto quanto abbia per scopo il
realizzo, la spendita, l’incasso o la cessione di titoli di credito o
comportanti credito, di qualunque specie e natura.
Art. 49
- Il vice-Presidente è
l’immediato collaboratore del Presidente che gli può delegare, ove sia
necessario per iscritto, l’esercizio di facoltà o poteri a lui attribuiti da
questo Statuto. Durante l’assenza del Presidente, l’Associazione è presieduta a
tutti gli effetti dal vice-Presidente al quale, in caso di impedimento
prolungato del Presidente, dichiarato con deliberazione del Consiglio Direttivo,
spettano tutti i poteri devoluti al Presidente niuno escluso. Per la detta
deliberazione il Consiglio può essere convocato, oltre che dal Presidente, anche
dal vice-Presidente con l’adesione di almeno due Consiglieri. Ove sia assente
anche il vice-Presidente, l’Associazione è
presieduta
dal Consigliere Socio con più anni di iscrizione all’associazione e
in
caso di parità per età.
Art. 50
- Il Consigliere
Segretario ha in consegna l’archivio ed i registri del Consiglio e delle
Assemblee, sovraintende e dirige il personale impiegatizio, riceve le domande di
ammissione, redige e sottoscrive i verbali del consiglio e delle assemblee,
sottoscrive gli inviti per le assemblee stesse e per le tornate del Consiglio,
cura la corrispondenza e collabora con il Consigliere Tesoriere per le pratiche
relative ai casi di morosità.
Art. 51
- Il Consigliere
Tesoriere custodisce il danaro ed ogni altro valore
dell’Associazione, cura la tenuta dei libri di amministrazione e degli
inventari, la riscossione delle tasse di ammissione e delle quote di frequenza,
presenta – possibilmente ad ogni riunione del Consiglio – la situazione dei
conti, paga – nei limiti stabiliti dal bilancio – i mandati firmati dal
Presidente o da chi ne fa le veci e cura le pratiche dei Soci morosi, prepara
entro il 31 gennaio il bilancio consuntivo della gestione per l’assemblea e lo
sottopone all’approvazione del Consiglio.
Art. 52
- Il Consigliere Deputato
di Casa regola i servizi dell’Associazione e sorveglia la disciplina del
personale dipendente, cura il buon andamento della casa e della mensa, se a lui
affidato quest’ultimo compito ed incarico.
Art. 53
- I Consiglieri preposti
ai rami: Culturale e Ricreativo, Sportivo, Politiche Giovanili provvedono al
buon andamento ed allo sviluppo delle rispettive attività, vigilano sulla
manutenzione del materiale relativo per le stesse, e, nei limiti propri di
ognuna di esse, propongono al Consiglio i loro
programmi
e le spese necessarie per realizzarli.
Art. 54
- Il Consigliere preposto
a Lavori e Manutenzione dirige e
controlla l'operato delle ditte e del personale per nuovi lavori o per la
manutenzione della struttura. Individua e propone i lavori da eseguire
nell’ambito dell’impegno di spesa deliberato dall’assemblea nel bilancio
preventivo. Propone all’approvazione del Consiglio Direttivo i preventivi delle
Ditte.
CAPO IX
Revisione dei Conti
Art. 55
- La gestione sociale è
sottoposta al controllo di un Collegio di Revisori di Conti, costituito da un
Presidente e da due componenti nominati dall’Assemblea dei Soci. Essi durano in
carica due anni e sono rieleggibili.
Art. 56
- I Revisori di Conti
possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto a voto;
verificano a chiusura dell’esercizio sociale i registri contabili tenuti dal
Consigliere Tesoriere, esaminano i conti posti a base del bilancio, ne accertano
la corrispondenza con documenti giustificativi e controllano anche se le spese
siano contenute nei limiti del bilancio e ne riferiscono all’Assemblea dei Soci.
Ove riscontrino irregolarità, ne riferiscono al Consiglio e, se del caso, alla
detta Assemblea, dopo averne richiesto la convocazione.
CAPO
X
Scioglimento del
Sodalizio
Art. 57
- Qualora si verifichi
una crisi reputata grave ed insanabile per la vita dell’Associazione, il
Consiglio direttivo, anche su eventuale istanza del Collegio dei Revisori dei
Conti, convoca l’Assemblea straordinaria dei Soci. L’eventuale deliberazione di
scioglimento è valida in seconda convocazione con l’intervento di almeno due
terzi dei Soci e con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. Non
sono ammesse deleghe. Tra la prima e la
seconda convocazione deve esservi un intervallo di almeno 24 ore.
Art. 58
- Deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea nomina un Comitato di cinque
Soci per la liquidazione delle attività. Il patrimonio sarà devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Qualora restino delle passività, i Soci ne rispondono in parti uguali.
CAPO
XI
Disposizioni transitorie finali
Art. 59
- La presente versione dello Statuto recepisce tutte le modifiche al testo
originario approvate negli anni successivi al 1968 dalle Assemblee dei Soci.