STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO BAIA VERDE

             CASTEL VOLTURNO – PINETA GRANDE

CAPO  I   Scopi sociali – Colori sociali

Art. 1 - L’ ”Associazione sportiva dilettantistica Circolo Baia Verde”, codice fiscale 80081610638, costituita in data 25/08/1968 con denominazione “Circolo Baia Verde” con statuto originale depositato in data 12/11/1968 agli atti del notaio Michele Colucci e successiva modifica registrata il 20/08/2012 presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli, ha sede in Castel Volturno, Pineta Grande, Viale Vasari s.n.. La durata dell’Associazione è prevista fino al 31/12/2068.

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce ai Soci, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ovvero fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.  3 - L’associazione aderisce al Movimento Sportivo Popolare Italia (in sigla MSP Italia), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI il 13 aprile 1984 e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali nel 1989, iscritto, con D.M. 21 novembre 2002, al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale e si conforma alle norme e alle direttive dell’organismo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI.

Art. 4 - L’Associazione ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, in ottemperanza alla Circolare n. 1566 del 20 dicembre 2016 emanata dal CONI, e successive modifiche, in particolare

 l’Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del Tennis Tavolo e delle discipline sportive collegate,  compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive dilettantistiche, non escludendo la possibilità di praticare altre discipline sportive dilettantistiche come Calcetto, Beach Volley, Beach Tennis, Bocce, Danza Sportiva.

L’Associazione ha anche lo scopo di promuovere – in collaborazione con gli altri Enti competenti – iniziative idonee al maggiore e migliore sviluppo della zona residenziale di Pineta Grande in Castel Volturno.

L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Art. 5 - L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Viene redatto ed approvato annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Art. 6 - I colori sociali sono il verde e il bianco. Il guidone porta in campo verde una fascia ondulata bianca: al di sopra della stessa vi è la lettera C, al di sotto le lettere B e V.

Art. 7 - Ogni attività degli iscritti si svolgerà sotto la sovraintendenza del Consiglio Direttivo, alle cui disposizioni – in uno a quelle del presente Statuto – ogni  Socio è vincolato pel fatto stesso della domanda di iscrizione al sodalizio,  che  implica  conoscenza  ed  accettazione   di   tutte   le   norme

contenute nello Statuto e nei regolamenti.

Art. 8 - I capi successivi dello Statuto sanciscono una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il presente Statuto dispone, inoltre, l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art.2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell’Assemblea dei Soci e i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; non è ammesso il voto per corrispondenza. 

CAPO II  Soci e loro categorie

Art. 9  -  I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Annuali, Ordinari, Benemeriti, Giovanili, Juniores.

Art. 10 -  Socio Annuale può essere colui che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che frequenta il Sodalizio per un esercizio sociale.

Art. 11 – Socio Ordinario può essere colui che ha compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Art. 12 - Socio Benemerito può essere nominato dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, il Socio Ordinario che abbia reso particolari e segnalati servizi all’Associazione in ogni campo. Il Socio Benemerito conserva l'appartenenza alla categoria dei Soci Ordinari.

Art. 13 - Socio Giovanile è il Socio fino al compimento del trentacinquesimo  anno di età. Al compimento degli anni  passa alla categoria Socio Ordinario.

Art. 14 - E’ Socio Junior colui di età non superiore agli anni diciotto. Al compimento del diciottesimo anno passa alla categoria Socio Giovanile, presentando la domanda al Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza di voti.

CAPO III  Nomine – Ammissioni – Dimissioni

Art. 15 - L'ammissione a Socio Annuale, su domanda del candidato con presentazione di due Soci maggiorenni, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti. Il Socio Annuale può restare in tale categoria fino a due anni consecutivi. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di ogni un nuovo esercizio sociale esamina le domande di riconferma di detti Soci che non hanno presentato le dimissioni entro il 31 dicembre dell’anno precedente e delibera a maggioranza dei voti. Al termine dei due esercizi sociali il rapporto di associazione si intende concluso ed il Socio Annuale deve presentare domanda per Socio Ordinario o Giovanile.

Art. 16 - All’atto dell’accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo del Socio Annuale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso e’ esclusa l’iscrizione, la temporaneità e la partecipazione alla vita associativa per un periodo inferiore ad un esercizio sociale.

Art.17 - L’ammissione a Socio Ordinario o Giovanile, su domanda del candidato con presentazione di due Soci maggiorenni, è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza di voti. I componenti del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti non possono sottoscrivere per presentazione tale domanda.

Art. 18 - La domanda di ammissione a Socio Junior deve essere sottoscritta

 dal candidato e – per presentazione – da due Soci maggiorenni; essa deve essere controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci, con espressa dichiarazione di questo ultimo di sollevare l’Associazione da ogni responsabilità anche verso i terzi. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

Art. 19 - Le domande ritirate o archiviate non possono essere ripresentate che una volta sola ed alla distanza di almeno un anno.

Art. 20 - Gli associati possono prestare la propria opera all’interno dell’Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l’eventuale remunerazione dell’opera prestata dagli associati. 

Art. 21 - Tutti i Soci, di qualsiasi categoria di appartenenza ad eccezione dei soci Juniores, che intendono dimettersi devono darne comunicazione con lettera raccomandata entro il 31 dicembre. I Soci che presentano le dimissioni dopo tale data restano obbligati, ai fini finanziari, sino al 31 dicembre dell’anno successivo e ove non eseguano il pagamento delle quote sociali ancora dovute, sono dichiarati morosi dal Consiglio Direttivo con le sanzioni previste in questo Statuto.

CAPO IV  Tasse di ammissione e quote sociali

Art.22 - Tutte le determinazioni relative al pagamento delle tasse di ammissione e delle quote sociali sono espressamente demandate ad un apposito Regolamento, approvato o modificato dall’Assemblea dei Soci all’inizio di ogni esercizio sociale.

Art. 23 - I Soci all’atto  dell’ammissione  devono pagare  la tassa di

 ammissione e  la quota  sociale  deliberate  dall’Assemblea dei Soci. I Soci

 sono obbligati a versare la tassa di ammissione alla categoria entro quindici giorni dalla data dell’accettazione della loro richiesta e sono obbligati a pagare la quota sociale annuale entro e non oltre il giorno 15 maggio di ogni anno. In mancanza e dopo invito, senza alcun riscontro, verranno applicate le sanzioni, come da regolamento, dal Consiglio Direttivo.

CAPO V  Diritti e doveri dei Soci

Art. 24 - Tutti i Soci hanno diritto a:

a)     frequentare i locali dell’Associazione come sancito dal regolamento;

b)     partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Associazione;

c)     godere di tutti quei benefici comunque concessi all’Associazione in conformità delle disposizioni che li regolano;

Art.25 – Tutti i Soci di età superiore ai 18 anni hanno diritto a:

a)   presentare candidati a Soci secondo le norme del presente Statuto;

b)   procedere alla nomina dei Soci Benemeriti;

c)   partecipare o essere delegati da altri Soci alle Assemblee;

d)     essere eletti a tutte le cariche previste da questo Statuto;

e)     proporre e deliberare modifiche allo Statuto stesso ed ai Regolamenti;

f)      decidere lo scioglimento o la trasformazione dell’Associazione.

Art. 26 - Tutti i Soci hanno il dovere di:

a)     osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

b)    pagare nei prescritti termini le somme a qualsiasi titolo dovute all’Associazione;

c)     risarcire i danni causati all’Associazione.

Art. 27 - In caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari

deliberati dall’Assemblea dei Soci, i Soci che non intendano aderirvi hanno la

 facoltà di dimettersi nei trenta giorni dalla relativa deliberazione.

CAPO VI  Sanzioni e provvedimenti

Art. 28 - Nel caso di infrazioni da parte dei Soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, di morosità nel pagamento delle somme dovute all'Associazione, il Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, può applicare le seguenti sanzioni:

1) ammonizione verbale o scritta in caso di prima infrazione non gravissima, giudicata tale dal Consiglio Direttivo.

2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi per una infrazione gravissima o in continuazione di comportamento già sanzionato con ammonizione scritta. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato per lettera raccomandata il Socio può ricorrere alla Assemblea dei Soci, che delibererà a scrutinio segreto con l’intervento di almeno un terzo dei Soci ed a maggioranza degli intervenuti.

3) cancellazione o sospensione per morosità, salvo ogni azione di recupero da parte  dell’Associazione delle somme dovute.

I Soci sospesi o cancellati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tale riammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Inoltre l'Assemblea dei Soci, convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o

 comunque secondo le modalità previste dall’art. 29 dello Statuto, con votazione a scrutinio segreto con l’intervento di almeno un terzo dei Soci ed a

maggioranza degli intervenuti, può deliberare l'espulsione dei Soci nei

seguenti casi:

a) quando essi non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai   regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando, in qualunque modo, arrechino gravi danni morali o materiali all' Associazione;

c) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri Soci;

CAPO VII  Assemblea dei Soci

Art. 29 - L’Assemblea dei Soci è convocata:

a)       per deliberazione del Consiglio Direttivo;

b)      su iniziativa del Presidente o del vice-Presidente;

c)       su istanza del Collegio dei Revisori dei Conti;

d)      su domanda di almeno un decimo dei Soci Ordinari, con un minimo di dieci Soci.

Nei casi previsti alle lettere b, c, d, la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta. Le comunicazioni di convocazione dell’Assemblea possono essere effettuate anche a mezzo fax, posta elettronica o equivalente mezzo di comunicazione telematico

Art. 30 - L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 31 - L’Assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell’Associazione entro il 31 gennaio di ogni anno per l’esame della relazione annuale e finanziaria, per l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, per la determinazione delle tasse di ammissione e delle quote sociali. All'Ordine del

Giorno possono essere posti anche punti di competenza di Assemblea

 straordinaria.

Art. 32 - L’Assemblea straordinaria deve essere convocata:

a)     per l’elezione del Presidente e del vice-Presidente, che costituiscono il Consiglio di Presidenza, dei Consiglieri e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per la elezione sostitutiva degli eletti, nel caso che la relativa carica dovesse risultare vacante  nel corso dell’anno sociale;

b)    per l’eventuale nomina dei Soci  Benemeriti;

c)     per le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la loro interpretazione;

d)     per l’assunzione – in casi eccezionali – di passività straordinarie;

e)     per la determinazione di eventuali contributi straordinari obbligatori da  parte dei Soci;

f)       per qualunque altro atto che indichi disposizione di beni del patrimonio sociale;

g)     per deliberare provvedimenti di espulsione di Soci.

Art. 33 - L’Assemblea per l'elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti è convocata congiuntamente all'elezione del consiglio di Presidenza.

Art. 34 - Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee. Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto gli anni diciotto.

Art. 35 - L’Assemblea è validamente costituita con l’intervento di almeno la

 metà più uno del totale dei Soci aventi diritto al voto in prima convocazione, ed in seconda convocazione con l’intervento di almeno un terzo più uno di tali Soci. Se però la deliberazione ha per oggetto contributi straordinari oppure obbligazioni straordinarie verso terzi, la deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza almeno con il 70% dei voti complessivamente spettanti ai presenti in prima e seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, se la votazione è segreta, la proposta si intende respinta, se invece è per appello nominale prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.

Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti e all’accollo di passività straordinarie vanno adottate con una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei Soci più uno. Le votazioni che involgono apprezzamenti su persone sono fatte a scrutinio segreto.

Art.36 - Il diritto al voto è consentito solo a quei Soci al corrente con i pagamenti. E’ ammissibile farsi rappresentare per delega non da chi è competente del Consiglio Direttivo, ma da altro Socio, che non può rappresentare più di due Soci e deve  depositare la delega prima dell’inizio dei lavori.

Art. 37 - Nelle elezioni del Presidente e del vice-Presidente, sono proclamati eletti coloro che per le rispettive cariche hanno riportato la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti risulterà eletto  chi ha maggiore anzianità di iscrizione ed – ancora in caso di parità – il più anziano di età.

Art. 38 - Gli eletti alla carica di Presidente e vice-Presidente che intendano rinunziare alla carica, se presenti all’Assemblea, devono darne immediata comunicazione scritta al Presidente della stessa; se assenti devono dare la detta comunicazione entro sei giorni dalla notifica che è stata loro fatta della nomina. La votazione per l’elezione della carica del rinunciatario sarà ripetuta entro 15 giorni dalla indicata comunicazione di rinunzia. Fungerà da segretario dell’Assemblea il Consigliere Segretario o, in sua assenza, il Socio che sarà scelto dal Presidente della Assemblea stessa. Di ogni riunione dell’Assemblea sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario.

Art. 39 - Nella elezione dei Consiglieri, sono eletti i primi sette in graduatoria.

 Gli eletti che intendano rinunciare alla carica devono darne comunicazione

 scritta, entro sei giorni dalla notifica della nomina, al Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza nominerà, al posto dei rinunciatari, i candidati , non eletti, che hanno avuto il maggior numero di voti. In caso di mancanza di sostituti si  procederà alle elezioni di nuovi Consiglieri.

Art. 40 - Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci vincolano tutti i Soci.

CAPO VIII  Consiglio Direttivo

Art. 41- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, da un vice-Presidente e da sette Consiglieri eletti dall’Assemblea fra i Soci di età superiore a diciotto anni. Le deleghe ai Consiglieri vengono assegnate  dal Presidente nella prima riunione del Consiglio.

Art. 42 - Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 43 - I componenti il Consiglio hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. Dopo quattro e ingiustificate assenze consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio Direttivo.

Art. 44 - Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza

 di almeno la metà più uno dei  componenti effettivi del Consiglio e le

deliberazioni, salvo particolari maggioranze, sono prese a maggioranza

 relativa.

Le votazioni che involgono apprezzamenti relativi a persone devono essere

 fatte per scrutinio segreto, che deve essere adottato anche se richiesto da due consiglieri. Deve essere redatto verbale di ogni riunione.

Art. 45 - In caso di decadenza, dimissioni o vacanza del Presidente e del vice-Presidente o di quattro componenti il Consiglio direttivo si procederà a nuove elezioni dell’intero Consiglio. Nel caso che la vacanza si verifichi per il Presidente od il vice-Presidente si procederà alle elezioni del sostituto. Per le vacanze dei Consiglieri (al massimo di 4) le funzioni degli stessi saranno conferite per la restante parte dell’anno sociale a quei Soci che nelle elezioni ordinarie ultime hanno riportato il maggior numero di voti, subito dopo gli eletti.

Art. 46 - Il titolare di ciascun ramo dell’amministrazione può proporre al

Consiglio la nomina di un collaboratore di sua fiducia, da scegliersi tra i Soci, il quale può partecipare  alle sedute, sia in presenza sia in assenza del titolare. Il collaboratore non ha voto deliberativo.

Art. 47 - L’amministrazione dell’Associazione è devoluta al Consiglio Direttivo, il quale ha l’obbligo di provvedere annualmente alla compilazione dei bilanci da sottoporre all’approvazione delle Assemblee.

Allo stesso Consiglio è dato il potere di ammissione dei Soci Annuali, Ordinari, Giovanili ed Juniores con deliberazione della maggioranza dei suoi componenti. Esso redigerà anche i Regolamenti necessari alla vita dell’Associazione, sottoponendo solo quello generale alla approvazione

dell’assemblea dei Soci.

Esso assume il personale e delibera sulla organizzazione dei vari servizi

 anche a mezzo di eventuali concessioni degli stessi in appalto. Tali assunzioni e concessioni non potranno essere disposti per una durata che ecceda il periodo biennale di carica del Consiglio salvo diversa deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci.

Art. 48 - Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione anche nei confronti dei terzi ed in giudizio per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione nell’ambito dei deliberati delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

Convoca il Consiglio Direttivo e – nei casi previsti dalla Statuto – anche le assemblee. Firma, tutto quanto riguarda i movimenti di cassa sia di entrata che di uscita o quanto abbia stretto riferimento a tali movimenti, nonché la traenza di assegni su conti di qualunque specie intestati all’Associazione, sia presso Banche che Amministrazioni Postali.

Firma inoltre per girata e quietanza e per tutto quanto abbia per scopo il realizzo, la spendita, l’incasso o la cessione di titoli di credito o comportanti credito, di qualunque specie e natura.

Art. 49 - Il vice-Presidente è l’immediato collaboratore del Presidente che gli può delegare, ove sia necessario per iscritto, l’esercizio di facoltà o poteri a lui attribuiti da questo Statuto. Durante l’assenza del Presidente, l’Associazione è presieduta a tutti gli effetti dal vice-Presidente al quale, in caso di impedimento prolungato del Presidente, dichiarato con deliberazione del Consiglio Direttivo, spettano tutti i poteri devoluti al Presidente niuno escluso. Per la detta deliberazione il Consiglio può essere convocato, oltre che dal Presidente, anche dal vice-Presidente con l’adesione di almeno due Consiglieri. Ove sia assente anche il vice-Presidente, l’Associazione è

 presieduta dal Consigliere Socio con più anni di iscrizione all’associazione e

 in caso di parità per età.

Art. 50 - Il Consigliere Segretario ha in consegna l’archivio ed i registri del Consiglio e delle Assemblee, sovraintende e dirige il personale impiegatizio, riceve le domande di ammissione, redige e sottoscrive i verbali del consiglio e delle assemblee, sottoscrive gli inviti per le assemblee stesse e per le tornate del Consiglio, cura la corrispondenza e collabora con il Consigliere Tesoriere per le pratiche relative ai casi di morosità.

Art. 51 - Il Consigliere Tesoriere custodisce il danaro ed ogni altro valore

dell’Associazione, cura la tenuta dei libri di amministrazione e degli inventari, la riscossione delle tasse di ammissione e delle quote di frequenza, presenta – possibilmente ad ogni riunione del Consiglio – la situazione dei conti, paga – nei limiti stabiliti dal bilancio – i mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e cura le pratiche dei Soci morosi, prepara entro il 31 gennaio il bilancio consuntivo della gestione per l’assemblea e lo sottopone all’approvazione del Consiglio.

Art. 52 - Il Consigliere Deputato di Casa regola i servizi dell’Associazione e sorveglia la disciplina del personale dipendente, cura il buon andamento della casa e della mensa, se a lui affidato quest’ultimo compito ed incarico.

Art. 53 - I Consiglieri preposti ai rami: Culturale e Ricreativo, Sportivo, Politiche Giovanili provvedono al buon andamento ed allo sviluppo delle rispettive attività, vigilano sulla manutenzione del materiale relativo per le stesse, e, nei limiti propri di ognuna di esse, propongono al Consiglio i loro

 programmi e le spese necessarie per realizzarli.

Art. 54 - Il Consigliere preposto a Lavori e Manutenzione dirige e

controlla l'operato delle ditte e del personale per nuovi lavori o per la manutenzione della struttura. Individua e propone i lavori da eseguire nell’ambito dell’impegno di spesa deliberato dall’assemblea nel bilancio preventivo. Propone all’approvazione del Consiglio Direttivo i preventivi delle Ditte.

CAPO IX  Revisione dei Conti

Art. 55 - La gestione sociale è sottoposta al controllo di un Collegio di Revisori di Conti, costituito da un Presidente e da due componenti nominati dall’Assemblea dei Soci. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 56 - I Revisori di Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto a voto; verificano a chiusura dell’esercizio sociale i registri contabili tenuti dal Consigliere Tesoriere, esaminano i conti posti a base del bilancio, ne accertano la corrispondenza con documenti giustificativi e controllano anche se le spese siano contenute nei limiti del bilancio e ne riferiscono all’Assemblea dei Soci.

Ove riscontrino irregolarità, ne riferiscono al Consiglio e, se del caso, alla detta Assemblea, dopo averne richiesto la convocazione.

CAPO  X  Scioglimento del Sodalizio

Art. 57 - Qualora si verifichi una crisi reputata grave ed insanabile per la vita dell’Associazione, il Consiglio direttivo, anche su eventuale istanza del Collegio dei Revisori dei Conti, convoca l’Assemblea straordinaria dei Soci. L’eventuale deliberazione di scioglimento è valida in seconda convocazione con l’intervento di almeno due terzi dei Soci e con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe. Tra la prima e la

seconda convocazione deve esservi un intervallo di almeno 24 ore.

Art. 58 - Deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea nomina un Comitato di cinque Soci per la liquidazione delle attività. Il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora restino delle passività, i Soci ne rispondono in parti uguali.

CAPO  XI  Disposizioni transitorie finali

Art. 59 - La presente versione dello Statuto recepisce tutte le modifiche al testo originario approvate negli anni successivi al 1968 dalle Assemblee dei Soci.